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Contributi per le spese di iscrizione e la frequenza a scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado non statali (a.s. 2011/2012)

[Il bando per il 2012 è scaduto il 28 febbraio]

Indice dei contenuti

Approfondimenti

Qual è la finalità dell’intervento

L’intervento ha il fine di assicurare l'equipollenza del trattamento degli alunni rispetto alla possibilità di accedere a scuole non statali, in attuazione della Legge regionale 2 aprile 1991, n. 14.
 

Chi può presentare la domanda di contributo

La domanda deve essere presentata dal genitore dello studente o da chi ne esercita la potestà (anagraficamente residente con lo studente stesso) o direttamente dallo studente, se maggiorenne.  
 

Quali sono i destinatari finali dell’intervento

Il contributo è destinato agli alunni iscritti a scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado non statali, parificate o paritarie, o riconosciute con titolo di studio avente valore legale, istituite senza fine di lucro (anche se situate fuori regione).

Nel nucleo familiare di detti alunni almeno uno dei genitori deve risiedere da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale e appartenere ad una delle seguenti categorie:
- cittadino italiano;
- cittadino di Stato appartenente all’Unione europea regolarmente soggiornante in Italia, e suoi familiari, ai sensi del decreto legislativo 6.2.2007, n. 30;
- titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8.1.2007, n. 3;
- titolare dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19.11.2007, n. 251;

Il reddito del nucleo familiare non deve superare l’importo di € 60.212,40.
 
Per determinare il reddito deve essere sommato il reddito imponibile percepito nell’anno 2010 da ciascun componente dell’attuale nucleo familiare anagrafico, dichiarato o attestato ai fini IRPEF (CUD/2011 parte B rigo 1 o, qualora presentato, Mod. 730-3/2011 rigo 14, Mod. Unico/2011 rigo RN 4 ); N.B. vanno sommati anche gli eventuali redditi complessivi inferiori a € 2.840,51, mentre d'ufficio verrà sottratto un importo pari a 5.80 7,19 euro per ogni componente il nucleo familiare che nel 2010 non ha percepito alcun reddito. 

Quali iniziative si possono realizzare

Il contributo viene erogato sotto forma di assegni di studio per i quali la Giunta regionale provvede annualmente a fissare la misura massima.
L’importo, differenziato per la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e quella di secondo grado, è determinato sulla base della stima del costo medio complessivo di iscrizione e frequenza ai rispettivi corsi di studio.
 

Quali sono le modalità di compilazione della domanda

La domanda può essere compilata in versione on-line, al termine della quale si dovrà comunque stampare il formato cartaceo.

Prima di iniziare la compilazione della domanda on line è necessario disporre delle seguenti informazioni:
- il codice fiscale del richiedente
- l'importo del reddito imponibile del nucleo familiare per l'anno 2010
- la denominazione della Scuola
- l’importo complessivo delle spese annuali di iscrizione e frequenza per l’a.s. 2011/2012 (è il valore totale delle ricevute di pagamento rilasciate dalla scuola).
 

Come presentare la domanda

La domanda deve essere firmata e spedita a mezzo raccomandata o presentata direttamente alla Provincia di residenza – Settore istruzione (vedi link per gli indirizzi), unitamente a copia del codice fiscale e di un documento d’identità del richiedente.
Il termine di presentazione delle domande è fissato al 28 febbraio 2012.

ESCLUSIONI
Vengono escluse tutte le domande:
- presentate oltre la data del 28 febbraio 2012, fatto salvo le domande inviate a mezzo raccomandata (non lettera semplice) entro tale data (fa fede il timbro postale).
- inviate prive di firma.
- compilate utilizzando moduli sbagliati (es. chiedere il contributo della L.R. 14/91 utilizzando il modulo della L.R. 3/98).

CONTROLLI

Vengono effettuati CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI (art. 71 DPR 445/2000 e Regolamento provinciale per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive) e, in caso di non veridicità, vi è DECADENZA DAL CONTRIBUTO ottenuto e DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (artt. 75 e 76 DPR 445/2000).